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Sostituire i serramenti: viene meno il bonus barriere ma…

La recente modifica del famoso bonus del 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche ha scosso il settore edilizio, escludendo i serramenti tra gli interventi ammissibili. Il Decreto-Legge n.212 del 29 dicembre 2023, già in vigore dal 30 dicembre 2023, ha introdotto provvedimenti urgenti per le agevolazioni fiscali relative agli interventi edilizi, con un’attenzione particolare alla cessione dei crediti, allo sconto in fattura e alla detrazione fiscale per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Le nuove disposizioni riguardano diverse forme di bonus, come il super bonus, il sisma bonus e il bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche, con l’obiettivo di sostenere le classi meno abbienti e limitare sconti, cessioni e benefici fiscali, insieme a un aumento dei controlli, soprattutto per le ricostruzioni post-sisma.

L’esclusione dei serramenti dal bonus ha sorpreso il settore edilizio, generando un dibattito che ha coinvolto diverse istituzioni, associazioni di settore e aziende. Nonostante il decreto sia già in vigore, ci si augura che possano essere apportate modifiche durante il processo di conversione in Legge, come richiesto da alcune associazioni.

Per coloro che desiderano usufruire di detrazioni fiscali e incentivi per la sostituzione dei serramenti, rimangono alternative come il Bonus casa ed Eco bonus. Tuttavia, è importante comprendere le differenze tra i due.

L’ecobonus riguarda la detrazione fiscale per il risparmio energetico degli edifici, mentre il bonus casa è incentrato sulla detrazione per interventi di ristrutturazione, anch’essa valida fino al 31 dicembre 2024 con un’aliquota del 50%.

Le differenze tra detrazione ecobonus e bonus casa includono:

– Detrazione fiscale: entrambi consentono uno sconto del 50% della spesa, distribuito su 10 anni.

– Destinatari: il bonus casa è rivolto solo a persone fisiche (privati), mentre l’ecobonus è disponibile anche per persone giuridiche (aziende).

– Requisiti termici minimi: per l’ecobonus è richiesto un valore termico inferiore rispetto al bonus casa.

– Detrazioni per infissi: il bonus casa consente la detrazione per tutti gli infissi, anche in locali non riscaldati, mentre l’ecobonus limita la detrazione agli infissi installati in vani riscaldati.

– Permessi necessari: il bonus casa richiede una pratica edilizia, mentre per l’ecobonus è sufficiente un’autodichiarazione.

In fatto di “numeri” le differenze tra detrazione ecobonus e bonus casa sono:

  1. Detrazione fiscale:

– Bonus casa: 50% della spesa, fino a 48.000 euro in 10 anni.

– Ecobonus: 50% della spesa, fino a 60.000 euro in 10 anni.

  1. Requisito termico minimo per l’agevolazione fiscale (zona climatica E):

– Bonus casa: 1.4 W/m2K.

– Ecobonus: 1.3 W/m2K.

  1. Detrazioni per infissi in locali non riscaldati:

– Bonus casa: Tutti gli infissi.

– Ecobonus: Solo gli infissi installati in un vano riscaldato.

  1. Destinatari dell’agevolazione:

– Bonus casa: Persone fisiche (privati).

– Ecobonus: Persone fisiche e giuridiche (aziende).

Inoltre, esistono delle differenze nei permessi necessari per condurre i lavori:

Per il Bonus Casa: In circostanze specifiche, è richiesto inviare all’ASL competente per il territorio una comunicazione che includa le informazioni riguardanti il committente dei lavori, la loro posizione, la natura dell’intervento pianificato, i dettagli dell’impresa incaricata dei lavori con una chiara assunzione di responsabilità per la conformità alle normative sulla sicurezza sul lavoro e contributive, oltre alla data di inizio del lavoro di recupero. È da notare che questa comunicazione non è richiesta in tutti i casi in cui i decreti legislativi sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non richiedono una notifica preliminare all’ASL.

Per l’Ecobonus: Per beneficiare dell’agevolazione fiscale sono necessari i seguenti documenti:

– Un’asseverazione firmata da un tecnico qualificato che attesti la conformità degli interventi eseguiti ai requisiti tecnici specifici stabiliti per ognuno di essi. In alcuni casi, questa documentazione può essere sostituita da una certificazione fornita dai produttori dei materiali utilizzati;
– Un Attestato di Prestazione Energetica (APE) redatto da un tecnico indipendente non coinvolto nei lavori, che riporti i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio. Questo documento viene emesso dopo l’esecuzione degli interventi, anche se in alcuni casi potrebbe non essere richiesto;
– Una scheda descrittiva dettagliata degli interventi effettuati.

Per interventi che coinvolgono il risparmio energetico e l’impiego di fonti rinnovabili, è obbligatorio trasmettere all’Enea tutti i dettagli dei lavori svolti. Questa comunicazione deve essere effettuata entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori, utilizzando il sito web https://bonusfiscali.enea.it/.

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